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Disservizi Invalidi Civili
Venerdì 18 Maggio 2012 14:49

Di seguito la nota inviata dalla L.A.I.C. Regione Sicilia alla redazione della Gazzetta del Sud per denunciare un grave disservizio per chi è in attesa di sottoporsi a visita o revisione presso la commissione medica invalidi civili:

 

L.A.I.C.

Libara Associazione Invalidi Civili

Sede Regionale Sicilia

Via Vittorio Madia, 24/26

98051 – Barcellona P.G. (ME)

Tel. 090/9701640

Email: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

  

 

 

Il sottoscritto Poeta Franco, nella qualità di Presidente regionale della L.A.I.C. Sicilia (Libera Associazione Invalidi Civili), ritiene di dover far presente alle Autorità preposte ed all’opinione pubblica il grave disservizio relativo al funzionamento delle commissioni mediche che hanno il compito di riconoscere l’invalidità civile.

Già da tempo – più di due mesi – tali commissioni non si insediano per esaminare le pratiche di richiesta di invalidità, e pertanto, se tra gli interessati esiste un certo numero di domande di non rilevante grave entità, è anche vero che per altrettanti (tra cui quelle di persone soggette ad esempio a chemioterapia), l’esigenza di aver riconosciuto il grado di invalidità è estremamente importante, così come non è da trascurare il fatto che gli interessati si trovano a dover affrontare un “viaggio della speranza” presso la sede di Messina per sentirsi dire che il rinvio è “sine die” perché la commissione non è stata nominata;

ancora, lo scrivente ritiene di dover far presente che vi sono decine di invalidi riconosciuti, in attesa della revisione, che non solo non vengono chiamati ma, per di più, si trovano con la pensione INPS bloccata.

E la commissione ancora non è funzionante: quousque tandem ? Chi ha un compito così importante, perché non interviene ?

Certo che la lagnanza di cui lo scrivente si fa portavoce trovi ascolto e soluzione in termini brevi, ringrazia e porge distinti saluti.

 

 

Barcellona Pozzo di Gotto, lì 15/05/2012

 
Disoccupazione Agricola 2011
Venerdì 11 Febbraio 2011 16:21

Presentazione della domanda entro il 31 marzo 2011

 

Si ricorda che per avere il diritto all’indennità di disoccupazione bisogna avere almeno 102 giornate lavorate nel biennio precedente (dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010). Nel caso non sia stata lavorata nemmeno una giornata nell’anno 2009, bisogna avere almeno 78 giornate lavorate nell’anno precedente (dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010).

 
Decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78
Giovedì 21 Ottobre 2010 14:49

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica.


Pubblicato in  Gazzetta Ufficiale  n. 125  del 31 maggio 2010  - supplemento ordinario  - Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.

 

Articolo 38 -

Art. 38 (Altre disposizioni in materia tributaria)

In vigore dal 31 luglio 2010

Modificato da: Legge del 30/07/2010 n. 122 Allegato

 

1. Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate, comprese quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del diritto allo studio universitario, a seguito di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, comunicano all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e nei termini e con modalita' telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla base di direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate. Le informazioni raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

2. Con apposita convezione stipulata tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalita' attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all'emersione dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato in via definitiva non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1.

3. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La sanzione e' irrogata dall'INPS, avvalendosi dei poteri e delle modalita' vigenti. Ai fini della restituzione del vantaggio indebitamente conseguito, l'INPS comunica l'esito degli accertamenti agli enti che sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1 risultino aver erogato prestazioni agevolate ai soggetti emersi. Le medesime sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti sulla base dello scambio di informazioni tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso alle prestazioni agevolate di cui al comma 1.

 
Esenzione pagamento Canone RAI
Martedì 12 Ottobre 2010 14:01

Al via la presentazione delle domande per l'abolizione del Canone RAI per soggetti di età pari o superiore a 75 anni - Art.1, comma 132, legge 24 dicembre 2007, n° 244.

Scarica la circolare ed i moduli per la domanda nella sezione download del sito.